Lo statuto

Art. 1. È costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni in esso richiamate, l’associazione di promozione sociale denominata “RESTO IO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE“, in sigla “RESTO IO APS“. L’associazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 2. L’associazione ha sede legale nel Comune di Firenze (FI), all’indirizzo comunicato alle autorità competenti. L’istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare.

Art. 3. L’associazione avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2079 (duemilasettantanove). Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

Art. 4. L’associazione è disciplinata dall’atto costitutivo e dal presente statuto, che contiene le regole di funzionamento dell’ente, ed agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle norme ivi richiamate.

Art. 5. L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d’interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

In particolare, l’associazione intende:

– prevenire e contrastare la violenza di genere di ogni forma e tipo (discriminazione contro le donne e i minori), tenendo in particolare riguardo il fenomeno della violenza psicologica nonché la relazione tra violenza domestica e violenza assistita;

– fornire assistenza e sostegno e protezione alle donne vittime di violenza ed ai figli delle donne vittime di violenza con supporti di tipo psicologico, legale, psico-pedagogico, interculturale;

– prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l’informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi in generale nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione culturale proposta;

– prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l’informazione e la sensibilizzazione culturale delle donne a riconoscere le forme di violenza psicologica (a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico), a chiedere prontamente aiuto e a denunciarle, rafforzando la loro autostima e l’empowerment femminile in generale;

– attivare le misure di prevenzione e supporto di tipo psicologico, legale, psico-pedagogico, interculturale a mezzo di percorsi educativi e formativi a operatori, studenti, personale in genere presso le scuole, gli Istituti privati, le associazioni territoriali interessate, le strutture sanitarie, gli organismi delle forze dell’ordine, i Tribunali e quant’altro;

– assicurare alle donne maltrattate e vittime di tratta, che ne facciano richiesta, il necessario sostegno di consulenza legale nella prospettiva di una tutela dei propri diritti;

– promuovere iniziative di carattere culturale, sociale, politico e di ricerca, in riferimento all’evoluzione ed empowerment del ruolo della donna, allo scopo di significare l’esistenza della donna ed il suo apporto specifico nella società;

– organizzare convegni, dibattiti, seminari, corsi, spettacoli, proiezioni ed in genere manifestazioni tese a diffondere la conoscenza delle problematiche di interesse femminile e l’informazione sulle normative e le politiche riguardanti le donne;

– promuovere e organizzare gruppi e corsi di varie attività (alfabetizzazione per donne immigrate, corsi di letteratura e politica, meditazione mindfulness, gruppi di auto-aiuto, cucina, yoga e quant’altro) con lo scopo di favorire l’espressione e la creatività femminile, oltre che aggregare, stimolare e dare modo alle donne di parlare, conoscersi e ricostruire anche un percorso di vita fuori dalla violenza e dalla sottomissione a livello relazionale, fisico, psicologico,sociale, culturale ed economico;

– instaurare stretti collegamenti con i servizi territoriali che forniscono supporto di pronto intervento e prima accoglienza, di rilevazione e valutazione della pericolosità della situazione, di presa in carico dei bisogni di sostegno e cura specifici in favore delle donne che subiscono violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, atti persecutori o stalking; di minori oggetto di maltrattamenti, abusi o vittime di violenza assistita, nonché con altri Centri Antiviolenza in Italia ed all’estero nonché con Associazioni Nazionali di riferimento. L’Associazione considera necessario il rapporto con le istituzioni pubbliche, in particolare con le amministrazioni locali della Toscana (Regione, Province, Comuni, Commissioni di Pari opportunità, Università, Aziende Sanitarie Locali, Società della Salute, Tribunale dei Minori e quant’altro) per sviluppare i progetti relativi alle attività suindicate.

E’ consentito lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e limiti che verranno stabiliti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e che saranno individuate in seguito dal Consiglio direttivo dell’associazione ma sono incluse nell’elenco di dette attività fin d’ora: la formazione extra-scolastica a minori e/o comunque figli delle donne vittime di violenza, anche a mezzo di promozione e costituzione di nidi d’infanzia nonché la organizzazione e gestione di attività culturali, formative o lavorative, artistiche, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura sulla consapevolezza dell’empowerment femminile.

Art. 6. L’associazione si propone di svolgere la predetta attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 7. Il patrimonio dell’associazione è costituito da quote associative; attività di raccolta fondi; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; contributi pubblici e privati; attività secondarie e strumentali di cui all’art. 6 del codice del terzo settore. Esso è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria al fine dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell’associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche nell’associazione, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, (eventualmente salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate, in quanto rientranti in quelle di cui all’art. 5 comma 1 lett. b) g) o h));

c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto della attività di interesse generale perseguita dalla associazione come sopra specificata;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all’eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 8. Possono rivestire la qualifica di associato tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’ente e che si impegnino per consentirne la realizzazione.

Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L’ammissione all’associazione è deliberata dall’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro sessanta giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, ma è consentito a ciascun associato l’esercizio del diritto di recesso.

Gli associati si suddividono in associati ordinari e associati sostenitori.

Sono associati ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea.

Sono associati sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

In nessun caso sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

La quota associativa è intrasmissibile. La partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 9. Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa secondo l’importo stabilito, a rispettare il presente statuto, a svolgere la propria attività in favore dell’ente in modo spontaneo e gratuito. La quota associativa verrà deliberata anno per anno dall’Assemblea dei soci, nel mese di gennaio del corrente anno solare.

Ciascun associato ha il diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell’associazione, di controllarne l’andamento e di visionare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell’associazione, di eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi.

Ciascun associato ha, inoltre, diritto di voto in assemblea purché sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall’art. 35 primo comma del Codice del Terzo Settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione di promozione sociale sarà cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un’altra sezione di esso.

Art. 10. La qualità di associato viene meno per recesso, esclusione o morte. Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall’associato all’organo di amministrazione. La comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L’esclusione dell’associato è deliberata dall’assemblea e può essere disposta nel caso in cui l’associato contravvenga in modo grave ai doveri previsti nel presente statuto. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell’associato di proporre le proprie giustificazioni. La qualità di associato viene meno a seguito della morte dell’aderente. La qualità di associato è intrasmissibile.

Art. 11. L’attività della associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. l8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 12. L’assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente; il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 13. Sono organi dell’associazione:

– l’assemblea degli associati;

– l’organo di amministrazione;

– il Presidente;

– l’organo di controllo.

Art. 14. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, e tutti gli associati hanno diritto di prenderne visione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e dell’atto costitutivo e lo scioglimento trasformazione, fusione, scissione dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 15. L’assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali, approva il bilancio di esercizio, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell’associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione, delibera sull’esclusione degli associati, delibera sull’eventuale regolamento dei lavori assembleari, delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 16. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. A ciascun associato possono essere conferite massimo tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati, durante la vita dell’associazione, diventi superiore a cinquecento, a far tempo dalla prima assemblea successiva al superamento di tale numero, ciascun associato avrà diritto a massimo cinque deleghe. Il numero delle deleghe tornerà ad essere pari a massimo tre nel caso in cui il numero degli associati divenga nuovamente inferiore a cinquecento. Il voto può essere espresso anche a mezzo di posta elettronica certificata con l’utilizzo della firma digitale. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto e all’atto costitutivo con la presenza di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati. Quanto all’assemblea straordinaria, in seconda convocazione occorrerà la presenza di un terzo degli associati.

Art. 17. L’organo di amministrazione è composto da tre membri eletti dall’assemblea nella maggioranza tra i propri associati. Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Esso dura in carica tre anni ed è ammessa la rielezione. L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18. Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’organo di amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea degli associati e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Art. 19. L’organo di controllo è formato da tre membri tra cui un revisore contabile iscritto al relativo registro. L’organo di controllo verifica l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Art. 20. I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Essi sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 5 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 21. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 22. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dall’assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 23. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del Codice del Terzo Settore e in quanto compatibili a quelle del codice civile.

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